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STATUTOArt .

1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione culturale denominata "ISABELLA – Network internazionale donne in arte" con sede legale a Firenze, Via degli Artisti 11/b e domicilio fiscale a Firenze, Via Panciatichi 37/2.  Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L’Associazione ha carattere volontario, non ha fini di lucro e si pone come esclusivo perseguimento finalità di solidarietà sociale e di sostegno per l’attività delle donne in campo artistico. L’Associazione si uniforma nell’interpretazione e nell’applicazione a tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 460 del 1997. 

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata o fino a quando la maggioranza dei due terzi dei soci non deciderà di scioglierla.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

Gli scopi perseguiti dall’Associazione sono:

a)       sostegno per tutte le attività al femminile, con particolare riferimento alle attività artistiche (musica, teatro, pittura, scultura, scrittura, poesia) in qualunque manifestazione nazionale ed internazionale

b)      costruzione di una rete nazionale ed internazionale per la promozione e la programmazione di attività artistiche generate dalla creatività e dalla intraprendenza delle donne dell’area euro-mediterranea;

c)       promuovere e sostenere gli scambi ed il dialogo interculturali fra i popoli dei Paesi dell’Europa e del Mediterraneo e, in particolare, fra le donne impegnate nelle attività culturali in genere,;

d)      promozione di collaborazioni e di partenariati con Associazioni e / o Enti nazionali ed internazionali che si occupano di dialogo interculturale;

e)      Programmazione di eventi artistici in tutti i campi: festival, mostre di arti figurative, rassegne musicali, teatrali, concertistiche, rassegne di poesia, letteratura, etc e promozione convegni riguardanti la salute, la medicina alternativa, la prevenzione con relatrici operanti nel settore

f)         Formazione artistica interdisciplinare nel campo delle attività artistiche in genere;

g)      Gestione in proprio o in conto terzi di strutture artistiche come teatri, sale da concerto, sale di esposizione, musei, biblioteche, o di eventi come festival, rassegne, etc; fornitura di servizi artistici in genere ad Enti pubblici e privati finalizzati alla programmazione culturale e di spettacolo;

h)       Aggregazione e associazione di soggetti Pubblici e/o privati che intendano usufruire dei servizi della Associazione relativi alla programmazione di eventi artistici. I soci aderenti alla Associazione saranno in questo caso definiti soci di servizi.

i)         Gestione e Direzione di un Festival denominato “Isabella – Festival delle Donne d’Europa e del Mediterraneo”

 Art. 5 - Finalità sociali

Le finalità sociali dell’Associazione riguardano la costituzione di un network nazionale ed internazionale che fornisca “pari opportunità” alle donne impegnate a vario titolo nel mondo della cultura, con particolare attenzione al mondo dell’arte in genere e dello spettacolo. Con questa intenzione si vuole dare un contributo reale allo sviluppo socioeconomico del territorio euro-mediterraneo, creando opportunità di lavoro concrete in macro aree determinate e particolarmente svantaggiate perché fuori dai grandi circuiti culturali e di spettacolo. A tale scopo l'Associazione si attiverà, senza distinzione di sesso, di etnie e di partito, per creare condizioni di interscambio con Enti Istituzionali, privati e con altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale per favorire e promuovere l'interscambio di informazioni, esperienze e idee progettuali, per facilitare la cooperazione internazionale e per agire come punto di riferimento culturale tra Enti e cittadini dell'area euro-mediterranea.L'Associazione svolgerà quindi tutte le attività che si riconosceranno utili per arrecare benefici a favore delle classi sociali più deboli, delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riguardo alle donne. L'Associazione potrà far parte quale socio di altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché di enti con scopi culturali, sociali ed umanitari. 

Art. 6 - Obblighi e divieti dell'Associazione

All’Associazione è fatto espresso divieto di:- svolgere altre attività al di fuori di quelle elencate all’art. 10 lettera a del D. Lgs. 460 / 97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;- impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.All’Associazione è fatto espresso obbligo di:- impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;- devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità sociale (sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge);- redigere il bilancio o rendiconto annuale;- uniformare la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;- usare, nella denominazione e in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 7 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini del mondo purché impegnati nei settori specifici determinati dal presente statuto. E’ obbligo per i soci il possesso di qualità morali positive e il possesso di sentimenti e comportamenti democratici. Sono esclusi dalla possibilità di associarsi tutti quei cittadini che hanno procedimenti penali in corso.   Oltre alle singole persone potranno essere soci anche Associazioni, Enti Pubblici e Privati, Fondazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’associazione "Isabella….”.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

a)       Assemblea degli iscritti all'Associazione della quale fanno parte i soci fondatori ed i soci dell’ Associazione;

b)      Consiglio Direttivo eletto nell’ambito dei soci fondatori e dei soci dell’associazione;

c)       Presidente eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo;

d)      Direttore scientifico e culturale (Direttore artistico) eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo;

e)      Collegio dei Revisori dei conti eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo o per incarico del Consiglio tra personalità di provata esperienza amministrativa;

f)         Tesoriere eletto nell’ambito del Consiglio Direttivo o per incarico del Consiglio tra personalità di provata esperienza amministrativa.

Art. 9 – I sociI soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

a)       Soci fondatori: coloro che partecipando alla stesura del presente statuto, condividono i principi, gli scopi e le intenzioni della Associazione e danno concretezza all'iniziativa;

b)      Soci dell'Associazione: coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;

c)    Soci sostenitori: Persone che per la loro personalità, per la loro attività culturale nel mondo dell’arte o dello spettacolo o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

d)      Soci di servizio:

I  soci di servizio saranno costituiti da Associazioni, Enti pubblici o privati, società e istituzioni che usufruiranno dei servizi forniti dall’Associazione o che parteciperanno a vario titolo agli eventi organizzati dall’Associazione stessa. I soci di servizio costituiranno un assemblea dei soci di servizio che sarà convocata annualmente per verificare e valutare il livello dei servizi forniti e per ricevere comunicazione ufficiale del bilancio della Associazione. Nei riguardi dell'Associazione le realtà di cui sopra s'intenderanno rappresentati dal loro rispettivo legale rappresentante o da persona da esso espressamente delegata; potranno esprimersi con un unico voto in sede di Assemblea dei soci di servizio.   L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal primo (1) Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. La quota associativa è disposta per anno solare, ed è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto, perdita della qualifica di socio.La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:a)       per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;b)      per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;c)       per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata;
per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
 Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Art. 10 – L’Assemblea 

Partecipazione

L'associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiamo aderito in termini di reciprocità associativa hanno diritto di partecipare all'assemblea.  L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà indetta non oltre il mese di giugno. Le Assemblee Generali e Straordinarie saranno convocate tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai tre Revisori dei conti, o da un ventesimo dei Soci.  

Convocazione

Il giorno di chiusura della votazione delle Assemblee Generali sarà fissato non prima del ventottesimo giorno del mese susseguente a quello in cui corrisponde l'avviso di convocazione datato sulla pagina Web dell'Associazione su Internet. L'avviso di convocazione indicherà l'elenco degli oggetti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà compiersi la votazione. L'Assemblea Generale si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo effettuare convocazioni assembleari sia ordinarie che straordinarie con la presenza fisica dei Soci. Mezzi postali ed altri sistemi di comunicazione celeri potranno essere utilizzati nell'interesse e a tutela degli associati. Sarà cura degli associati dotarsi di mezzi informatici per attingere notizie dall'associazione, come sarà cura del Consiglio Direttivo farsi parte diligente nel favorire l'utilizzo di tali mezzi, dando incarichi associativi a coloro che siano in grado di espletarli essendo edotti e forniti o utilizzatori dei supporti informatici di cui sopra.

Costituzione e deliberazione

Le proposte di iniziativa dei Soci, che questi volessero far portare all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo non oltre il mese di gennaio. Dovranno essere poste al relativo ordine del giorno se fatte unanimamente dai tre Revisori dei conti, o da un ventesimo dei Soci, o se il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritiene opportuno. Nel termine prefissato ciascun Socio esprimerà sulla scheda di votazione il proprio voto sulle questioni di cui all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe di voto, fatta eccezione per quelle relative alla stesura dell'atto costitutivo redatto in data 16 Aprile 1999. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Compiti

All'assemblea spettano i seguenti compiti:in sede ordinaria:a)       discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivob)      la nomina delle cariche sociali;c)       fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi.;d)      deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta da svolgere nei vari settori di sua competenza;e)      deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato dei Garanti.in sede straordinaria:a)       deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori;b)      deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;c)       deliberare su altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, fermo restando i vincoli di cui al D.Lgs. n° 460/1997.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Compiti

Salvo le competenze riconosciute all'Assemblea dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è investito senza eccezione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi della Associazione.Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci coordinate dal Presidente o dal Direttore artistico. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Direttore artistico, e nomina fra i suoi membri o fra consulenti di provata esperienza il Tesoriere ed i revisori dei conti.Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, che procede al rinnovo delle cariche sociali.  Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione – all’integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. 

Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti del Consiglio; saranno ritenute valide anche le riunioni effettuate con il supporto di mezzi informatici, purché i membri stessi lo stabiliscano a maggioranza.Le riunioni del Consiglio Direttivo seguono le stesse procedure di quelle per la convocazione dell’Assemblea. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Art. 12 – Il Presidente

Compiti

Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Elezione

Il Presidente è eletto fra i componenti il Consiglio Direttivo, e in questo fra coloro che danno una significativa rappresentatività all'Associazione e che comunque si distinguano in campo artistico e culturale a favore delle donne. Il Presidente dura in carica un triennio e comunque fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fra i suoi membri.

Art. 13 – Il Segretario Generale

Compiti

Il Segretario Generale coordina le attività del Direttivo e contribuisce ad applicare le deliberazioni del Direttivo e dell’Assemblea. In collaborazione con il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta nei consessi pubblici (convegni, conferenze etc) ed assembleari. Controlla e dirige l’eventuale personale operativo della Associazione e ne stabilisce gli incarichi. In assenza del Presidente lo rappresenta nei suoi incarichi specifici.

Elezione

Il Segretario Generale è eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, e in questo, fra coloro che danno una significativa rappresentatività all'Associazione e che comunque si distinguano in campo artistico e culturale a favore delle donne. Come il Presidente anche il Segretario Generale dura in carica un triennio e comunque fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Direttore Generale fra i suoi membri.

Art. 14 – Il Direttore scientifico e culturale (Direttore artistico)

Compiti

Il Direttore Artistico sovrintende alla formazione dei programmi artistici e culturali dei quali è responsabile di fronte al Direttivo ed all’Assemblea, determina le programmazioni, intrattiene tutte le relazioni artistiche necessarie a fornire i servizi culturali, artistici e di spettacolo per i soci di servizio. Si occupa inoltre della formazione artistica e culturale dei soci dell’Associazione e dei Soci di servizio

Elezione

Il Direttore Artistico è eletto fra i componenti il Consiglio Direttivo fra coloro che diano una significativa rappresentatività all'Associazione e che comunque si siano distinte in campo artistico e culturale a favore delle donne. Dura in carica un triennio e comunque fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente fra i suoi membri.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Compiti

Ai revisori dei conti spetta nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Elezioni

I revisori dei conti sono nominati, su proposta del Direttivo, dall'Assemblea in numero di due  membri effettivi e di un supplente, all'interno dei quali nomineranno un Presidente. Le funzioni e i doveri del Collegio dei revisori dei conti sono quelli previsti dagli artt. 2403 e seg. del codice civile, in quanto applicabili. Durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza ed i quali requisiti siano conformi alle normative vigenti. Tale organo dell'associazione può essere istituito a discrezione dell'Assemblea suiniziativa del Consiglio Direttivo, o nel momento in cui esisteranno i presupposti oggettivi di una contabilità complessa e comunque nel momento in cui lo preveda la legge.

Art. 16 – Il Tesoriere

Compiti

Il tesoriere è nominato fra i Consiglieri del Consiglio Direttivo o, per proposta del Direttivo, fra persone che abbiano competenza in materie economiche e fiscali. Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 17 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:a)       dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;b)      dei redditi derivanti dal suo patrimonio;c)       degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;d)      delle sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo un minimo stabilito dal Consiglio Direttivo e sono comunque a fondo perduto. Le quote associative devono essere corrisposte in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno. Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno in corso. L'Associazione annualmente redige il bilancio o un rendiconto.

Art. 18 – Norme finali e generali

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'assemblea darà indicazione ai liquidatori sulla destinazione del netto patrimoniale risultante dalla liquidazione, con l'obbligo di devolverlo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o finalizzate a pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Retribuzioni e rimborsi spese

Tutte le cariche sono a carattere di volontariato, salvo le spese autorizzate che verranno attinte dai proventi associativi. Ciò non toglie che il patrimonio raccolto e l'oculata amministrazione possano consentire agli amministratori di attribuire dei contributi spese ai soci che espletano varie funzioni, nonché promuovere forme di incentivazioni economiche a forfait finalizzate ad azioni di proselitismo, o di instaurare rapporti di lavoro con i collaboratori nelle forme contrattuali più idonee ed in conformità alle leggi vigenti.

Rinvio

Per quanto non è previsto dal seguente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell' ordinamento giuridico italiano. In caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Firenze.  

Arbitrato

In caso di controversie ritenute inconciliabili si ricorrerà ad un collegio arbitrale composto da rappresentanti pubblici e/o Privati con incarichi istituzionale in ambito culturale.